{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-44_2011-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109611&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6d2a38a96a77386c197b375977c8c1d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 28.09.2011 13.2011.44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pagamento di un anticipo spese nel caso di una curatela di rappresentanza"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:56:47", "Checksum": "e397df640127d163742ff02c43e2d23a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 28.09.2011 13.2011.44\nRegesto:\nPagamento di un anticipo spese nel caso di una curatela di rappresentanza\n\n\nche, di conseguenza, il Pretore avrebbe comunque dovuto esaminare la richiesta, non potendo far dipendere la nomina del curatore dal pagamento dell’anticipo dei costi che tale misura comporta, l’importo necessario dovendo in questi casi essere anticipato dal Cantone (Bernasconi, CPC Comm., 2011, art. 300, pag. 1321-1322; Schweighauser, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, art. 300, n. 32 e segg.);\nche, di conseguenza, la decisione impugnata dev’essere annullata e l’incarto ritornato al Pretore affinché entri nel merito della richiesta di nomina di un curatore;\nche le spese sono poste a carico dello Stato;\nper i quali motivi\npronuncia:\n1. Il reclamo 8 agosto 2011 di RI 1 è accolto.\n§ L’incarto è ritornato al Pretore affinché proceda nel senso dei considerandi.\n2. Le spese di giudizio in fr. 300.- sono poste a carico dello Stato.\n3. Intimazione (unitamente al reclamo 8 agosto 2011 alle parti interessate):\n|\n|\n- - PA 2 - PA 1 |\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}