che, limitando l’anticipo ai soli costi vivi come richiesto dal ricorrente, si andrebbe quindi contro la volontà del legislatore, senza contare che si rischierebbe di svilire l’istituto della conciliazione dove il rischio di dover in ultima analisi sopportare i costi può costituire un incentivo a trovare un accomodamento bonale (Rüegg, Basler Kommentar, 2010, n. 2 ad art. 95 CPC); che il reclamante censura la decisione impugnata rilevando ancora che l’anticipo richiesto corrisponde al 6% del valore litigioso, quando la forchetta dei valori stabilita dalla tariffa per le cause di valore tra fr. 5'000.- e fr.