400.-, importo che rientra nella forchetta prevista dalla tariffa; che a mente del reclamante l’importo è eccessivo, le spese processuali presumibili della procedura di conciliazione essendo limitate dalla necessità legate all’intimazione e alle sportule di cancelleria, e di conseguenza la Segretaria assessore avrebbe dovuto dipartirsi dal minimo tariffale in applicazione dell’art. 2 cpv. 2 LTG e fissare l’anticipo in un importo tra fr. 100.- e fr. 200.-; che il rispetto del principio della copertura dei costi non è controverso (peraltro in Ticino il grado di copertura dei costi della giustizia varia tra il 35% nel 2008 e il 24% nel 2009: