6'846.- oltre accessori; che con decisione 2 febbraio 2011 la Segretaria assessore della Pretura del distretto di Lugano gli ha assegnato un termine di 20 giorni per versare l’importo di fr. 400.- quale anticipo delle spese giudiziarie; che con reclamo 4 febbraio 2011 RE 1 insorge contro la precitata decisione, postulando che l’anticipo richiesto sia ridotto “…a un importo compreso tra CHF 100.- e CHF 200.-”; che l’istanza di conciliazione è stata introdotta il 31 gennaio 2011, sicché alla stessa è applicabile il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) entrato in vigore 1° gennaio 2011 (art. 404 CPC);