{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-02-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-3_2011-02-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107635&nX40_KEY=4711148&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d0187051d1e415fd227271282c6a4808"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["13.2011.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.02.2011 13.2011.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anticipo delle spese giudiziarie a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili (art. 98 CPC)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:45:30", "Checksum": "01adb8aefb8961f01d563f8c55b9e445", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.02.2011 13.2011.3\nRegesto:\nAnticipo delle spese giudiziarie a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili (art. 98 CPC)\n\n\nche, in effetti, applicando il 5 %, ne risulterebbe la somma di circa fr. 342.- sicché l’importo di fr. 400.- può certo apparire generoso, ma rientra comunque nei limiti stabiliti dal legislatore, e non si tratta di una somma esorbitante né tale da configurare gli estremi dell’eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento da parte della Segretaria assessore, tenuto conto che va considerato anche il possibile impegno che la trattazione della pratica richiede all’autorità giudiziaria sicché, stabilendo l’anticipo così come fatto, si evita il rischio di dover richiedere ulteriori anticipi qualora la procedura di conciliazione dovesse protrarsi e si dovessero tenere più udienze;\nche, comunque, qualora la procedura si rivelasse, a ragion veduta, più semplice del previsto, con la decisione sulle spese (art. 207 CPC) sarà possibile stabilire un importo inferiore all’anticipo richiesto e restituire l’eventuale differenza;\nche, per i motivi che precedono, il reclamo è respinto;\nche, per quanto riguarda le spese, la LTG non prevede l’esenzione dal prelievo di oneri processuali per il reclamo dell’art. 103 CPC, né un’eccezione si impone nel caso concreto;\nche appare giustificato applicare la tassa minima prevista dall’art. 14 LTG, che prevede per le decisioni su reclamo una tassa tra fr. 100.- e fr. 10'000.-;\nper i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 4 febbraio 2011 è respinto.\n2. Le spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico del reclamante.\n3. Intimazione:\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La segretaria\nRimedi giuridici a tergo\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso."}