per i quali motivi, richiamata la LTG, pronuncia: 1. Il reclamo 9 giugno 2011 di RE 1 è accolto. § Di conseguenza il dispositivo n. 4 della decisione 30 maggio 2011 è riformato come segue: “Le spese processuali per complessivi fr. 300.- sono poste a carico dell’istante CO 1, la quale rifonderà alla convenuta RE 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili”. 2. Le spese processuali di fr. 300.- per la presente decisione sono poste a carico di CO 1, la quale rifonderà altresì fr. 600.- per ripetibili alla controparte. 3. Intimazione: