che in Ticino le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG); che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-; che nel caso concreto le spese processuali vanno fissate in complessivi fr. 300.-, poste a carico di CO 1, qui soccombente, la quale rifonderà altresì alla controparte fr. 600.- a titolo di ripetibili; per i quali motivi, richiamata la LTG, pronuncia: