che la reclamante censura unicamente l’attribuzione delle spese processuali e delle ripetibili in quanto tale, senza però contestare il loro ammontare, ragione per cui non occorre in questa sede chinarsi sulla congruità delle stesse; che, per i motivi che precedono, il reclamo deve essere accolto, riformando il dispositivo n. 4 della decisione impugnata nel senso di porre le spese processuali di prima istanza (spese giudiziarie e spese ripetibili) a carico dell’istante;