che ciò consente, qualora l’artigiano dovesse rinunciare a promuovere l’azione di merito o risultare soccombente nella stessa, di lasciare le spese definitivamente a suo carico ed evitare che il convenuto sia costretto a promuovere procedura di revisione per le spese relative all’iscrizione provvisoria (Rep. 1985, pag. 118-120, Rep. 1996, pag. 173; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 7-11 ad art. 148 CPC-TI; ICCA del 4 maggio 1999, inc. 11.1999.49 contenuta nel Bollettino n. 18, dicembre 1999, pag. 11; cfr.