che, in effetti, nella procedura d’iscrizione provvisoria, all’artigiano basta rendere verosimile la propria pretesa, mentre al proprietario, in questa fase processuale, sono a disposizione scarsi mezzi di difesa, sicché in tali circostanze ben si giustifica di mettere a carico dell’artigiano le spese processuali relative alla procedura d’iscrizione provvisoria, riservata una diversa ripartizione nel successivo giudizio di merito;