f CPC prevede la facoltà del giudice di prescindere dai principi di ripartizione e attribuire le spese giudiziarie secondo equità se circostanze speciali fanno apparire iniqua una suddivisione secondo l’esito della procedura, in altre parole il principio della soccombenza non deve limitare la valutazione in equità secondo il libero apprezzamento (TF 5P.270/2005 del 10 ottobre 2005 consid. 2, “wo die Umstände dies nahelegen”; TF 5P.64/2000 del 15 giugno 2000; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale del 28 giugno 2006, pag. 6668-6669; Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 107, pag. 437, 442; Olgiati, Il Codice di diritto processuale civile svizzero, 2010, §10 pag. 112-113;