che le spese giudiziarie (spese processuali e spese ripetibili) sono di regola poste a carico della parte soccombente, ritenuto che in caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente la parte attrice, mentre in caso di acquiescenza all’azione è ritenuto soccombente il convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC); che, comunque, la regola prevista dall’art. 106 CPC non è assoluta e può apparire troppo rigida e severa in singoli casi, ragione per cui il giudice, secondo il suo libero e ampio apprezzamento, vi può derogare se conduce a risultati che egli ritiene ingiusti, tanto che l’art. 107 cpv.