reclamo), evidenziando - per quanto qui di rilievo - che non vi è alcun motivo per scostarsi dal principio della soccombenza; che l’istanza di iscrizione in via provvisoria dell’ipoteca legale è stata introdotta il 14 aprile 2011, sicché la procedura è retta dal Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) entrato in vigore 1° gennaio 2011, il quale prescrive l’applicazione della procedura sommaria (art. 249 lett. d cifra 11 CPC); che la decisione con la quale il Pretore fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è parte della decisione finale (art. 104 cpv.