che la reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di aver applicato erroneamente il diritto e di averla a torto qualificata quale parte soccombente; a suo avviso, nei casi in cui la parte convenuta non si oppone all’iscrizione dell’ipoteca legale, spese e ripetibili vanno accollate all’istante che può poi pretenderne la rifusione nell’ambito della procedura intesa all’ottenimento dell’ipoteca legale definitiva; che con osservazioni 25 luglio 2011 CO 1 ha postulato la reiezione dell’appello (recte: reclamo), evidenziando - per quanto qui di rilievo - che non vi è alcun motivo per scostarsi dal principio della soccombenza;