a titolo di ripetibili; che con reclamo 9 giugno 2011 RE 1 insorge contro la precitata decisione, chiedendone la riforma nel senso di porre le spese processuali di fr. 300.- a carico dell’istante e di condannarla al pagamento di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili; che la reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di aver applicato erroneamente il diritto e di averla a torto qualificata quale parte soccombente;