24'217.10, chiedendo che spese e ripetibili siano addossate all’istante, considerato che secondo costante dottrina e giurisprudenza la parte che ammette il diritto della controparte a una garanzia non può essere ritenuta soccombente, riservandosi altresì di far valere le proprie obiezioni e eccezioni in un’eventuale procedura di merito; che la parte istante in replica si è limitata ad osservare che la giurisprudenza cantonale sull’accollo di spese e ripetibili non trova conforto nel nuovo art. 106 CPC, mentre la parte convenuta in duplica ha confermato la propria tesi, sostenendo che la giurisprudenza al CPC-TI è valida anche sotto l’egida del nuovo CPC;