{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-37_2011-07-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109002&nX40_KEY=4711144&nTrefferzeile=18&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "41707b11c4b99fb97ef71a4f80e7e153"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["13.2011.37"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 28.07.2011 13.2011.37"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ripartizione delle spese processuali nell'ambito di una procedura di iscrizione in via provvisoria dell'ipoteca legale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:10:56", "Checksum": "ad1df3b3dba65402867309624a573aec", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 28.07.2011 13.2011.37\nRegesto:\nRipartizione delle spese processuali nell'ambito di una procedura di iscrizione in via provvisoria dell'ipoteca legale\n\n\nche giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-;\nche nel caso concreto le spese processuali vanno fissate in complessivi fr. 300.-, poste a carico di CO 1, qui soccombente, la quale rifonderà altresì alla controparte fr. 600.- a titolo di ripetibili;\nper i quali motivi, richiamata la LTG,\npronuncia: 1. Il reclamo 9 giugno 2011 di RE 1 è accolto.\n§ Di conseguenza il dispositivo n. 4 della decisione 30 maggio 2011 è riformato come segue: “Le spese processuali per complessivi fr. 300.- sono poste a carico dell’istante CO 1, la quale rifonderà alla convenuta RE 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili”.\n2. Le spese processuali di fr. 300.- per la presente decisione sono poste a carico di CO 1, la quale rifonderà altresì fr. 600.- per ripetibili alla controparte.\n3. Intimazione:\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}