{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-37_2011-07-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109002&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "41707b11c4b99fb97ef71a4f80e7e153"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.37"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 28.07.2011 13.2011.37"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ripartizione delle spese processuali nell'ambito di una procedura di iscrizione in via provvisoria dell'ipoteca legale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:56:42", "Checksum": "097c744769d5c2ece887b3532152c1a0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 28.07.2011 13.2011.37\nRegesto:\nRipartizione delle spese processuali nell'ambito di una procedura di iscrizione in via provvisoria dell'ipoteca legale\n\n\nche con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC);\nche le spese giudiziarie (spese processuali e spese ripetibili) sono di regola poste a carico della parte soccombente, ritenuto che in caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente la parte attrice, mentre in caso di acquiescenza all’azione è ritenuto soccombente il convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC);\nche, comunque, la regola prevista dall’art. 106 CPC non è assoluta e può apparire troppo rigida e severa in singoli casi, ragione per cui il giudice, secondo il suo libero e ampio apprezzamento, vi può derogare se conduce a risultati che egli ritiene ingiusti, tanto che l’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC prevede la facoltà del giudice di prescindere dai principi di ripartizione e attribuire le spese giudiziarie secondo equità se circostanze speciali fanno apparire iniqua una suddivisione secondo l’esito della procedura, in altre parole il principio della soccombenza non deve limitare la valutazione in equità secondo il libero apprezzamento (TF 5P.270/2005 del 10 ottobre 2005 consid. 2, “wo die Umstände dies nahelegen”; TF 5P.64/2000 del 15 giugno 2000; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale del 28 giugno 2006, pag. 6668-6669; Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 107, pag. 437, 442; Olgiati, Il Codice di diritto processuale civile svizzero, 2010, §10 pag. 112-113; Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 1 ad art. 106 e n. 1, 9-10 ad art. 107; Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 106, n. 3-4, 17-22; Urwyler, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 1 ad art. 106, n. 1, 9-11 ad art. 107; Fischer, in: Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, Handkommentar, 2010, n. 1 ad art. 106, n. 1-4, 15-17 ad art. 107; Schmid, in: Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 1 ad art. 106, n. 1, 10-11 ad art. 107; Gehri/Kramer, ZPO Kommentar, 2010, n. 7 ad art. 107; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 1-3 ad art. 106, n. 1, 3 ad art. 107; Spühler/Dolge/Gehri, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, § 37, n. 18; Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, pag. 419);\nche secondo costante dottrina e giurisprudenza all’art. 148 CPC-TI – giurisprudenza che ben può trovare applicazione anche agli art. 106 e 107 CPC – il proprietario che contesta il credito fatto valere dall’artigiano, ma che ammette il diritto di quest’ultimo a una garanzia provvisoria, non può essere ritenuto soccombente, in quanto la pretesa dell’artigiano viene solo garantita e la decisione dell’iscrizione dell’ipoteca legale provvisoria manifesta soltanto effetti temporanei e transitori, unicamente la decisione in procedura ordinaria permettendo di stabilire se l’iscrizione provvisoria era giustificata e se l’ipoteca può essere iscritta anche in via definitiva;\nche, in effetti, nella procedura d’iscrizione provvisoria, all’artigiano basta rendere verosimile la propria pretesa, mentre al proprietario, in questa fase processuale, sono a disposizione scarsi mezzi di difesa, sicché in tali circostanze ben si giustifica di mettere a carico dell’artigiano le spese processuali relative alla procedura d’iscrizione provvisoria, riservata una diversa ripartizione nel successivo giudizio di merito;\nche ciò consente, qualora l’artigiano dovesse rinunciare a promuovere l’azione di merito o risultare soccombente nella stessa, di lasciare le spese definitivamente a suo carico ed evitare che il convenuto sia costretto a promuovere procedura di revisione per le spese relative all’iscrizione provvisoria (Rep. 1985, pag. 118-120, Rep. 1996, pag. 173; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 7-11 ad art. 148 CPC-TI; ICCA del 4 maggio 1999, inc. 11.1999.49 contenuta nel Bollettino n. 18, dicembre 1999, pag. 11; cfr. anche Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2008, n. 1407-1410, 1516-1526);\nche, per contro, nel caso in cui il proprietario ammette il credito di controparte nella procedura di iscrizione provvisoria, egli fa atto di acquiescenza ai sensi dell’art. 106 CPC e lo si può allora ritenere soccombente ai fini del giudizio su spese e ripetibili (Rep. 1985, pag. 120; Rep. 1960, pag. 307), e altrettanto vale quando il proprietario si oppone sia al credito sia all’iscrizione dell’ipoteca provvisoria e l’iscrizione viene confermata (Rep. 1985, pag. 120; DTF 5A_702/2008 del 16 dicembre 2008, consid. 3.3.2);\nche, nel caso concreto, la convenuta non si è opposta all’iscrizione in via provvisoria dell’ipoteca legale a carico del suo fondo, limitandosi a contestare le tesi di fatto e di diritto della controparte e riservando le proprie contestazioni a un’eventuale procedura di merito sicché, alla luce di quanto sopra esposto, essa non può essere considerata soccombente;\nche, di conseguenza, le spese processuali andavano caricate all’istante, riservato il diritto di quest’ultima di successivamente chiederne la rifusione nella procedura intesa all’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva;\nche la reclamante censura unicamente l’attribuzione delle spese processuali e delle ripetibili in quanto tale, senza però contestare il loro ammontare, ragione per cui non occorre in questa sede chinarsi sulla congruità delle stesse;\nche, per i motivi che precedono, il reclamo deve essere accolto, riformando il dispositivo n. 4 della decisione impugnata nel senso di porre le spese processuali di prima istanza (spese giudiziarie e spese ripetibili) a carico dell’istante;"}