{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-37_2011-07-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109002&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "41707b11c4b99fb97ef71a4f80e7e153"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.37"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 28.07.2011 13.2011.37"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ripartizione delle spese processuali nell'ambito di una procedura di iscrizione in via provvisoria dell'ipoteca legale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:56:42", "Checksum": "097c744769d5c2ece887b3532152c1a0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 28.07.2011 13.2011.37\nRegesto:\nRipartizione delle spese processuali nell'ambito di una procedura di iscrizione in via provvisoria dell'ipoteca legale\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. CA.2011.12 (annotazione provvisoria di un’ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, promossa con istanza 14 aprile 2011 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nrilevato\nin fatto e diritto: che con istanza cautelare e supercautelare 14 aprile 2011 CO 1 ha chiesto l’iscrizione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per l’importo di fr. 29'752.40 rispettivamente fr. 4'464.70 oltre interessi al 5% dal 15 febbraio 2011 a carico delle part. n. __________ e __________ RFD di __________, di proprietà di RE 1, per i lavori di ristrutturazione effettuati sui fondi medesimi, protestando tasse, spese e ripetibili;\nche con decisione 15 aprile 2011 il Pretore aggiunto della Pretura di Locarno-Città ha accolto la domanda di adozione di provvedimenti cautelari senza sentire la controparte, citando le parti all’udienza di discussione;\nche all’udienza del 25 maggio 2011 la parte istante ha ridotto la propria domanda, rinunciando all’ipoteca legale sulla part. n. __________ e limitando quella sulla part. n. __________ a fr. 24'217.10;\nche la parte convenuta ha contestato genericamente le tesi di fatto e diritto esposte dall’istante, dichiarando di non opporsi all’iscrizione in via provvisoria dell’ipoteca legale sul fondo n. __________ per l’importo di fr. 24'217.10, chiedendo che spese e ripetibili siano addossate all’istante, considerato che secondo costante dottrina e giurisprudenza la parte che ammette il diritto della controparte a una garanzia non può essere ritenuta soccombente, riservandosi altresì di far valere le proprie obiezioni e eccezioni in un’eventuale procedura di merito;\nche la parte istante in replica si è limitata ad osservare che la giurisprudenza cantonale sull’accollo di spese e ripetibili non trova conforto nel nuovo art. 106 CPC, mentre la parte convenuta in duplica ha confermato la propria tesi, sostenendo che la giurisprudenza al CPC-TI è valida anche sotto l’egida del nuovo CPC;\nche con sentenza 30 maggio 2011 il Pretore aggiunto ha ordinato da un lato la cancellazione dell’annotazione dell’ipoteca legale per la somma di fr. 4'464.70 a carico della part. n. __________, e dall’altro ha confermato l’annotazione in via provvisoria dell’ipoteca legale per l’importo di fr. 24'217.10 oltre interessi a carico della part. n. __________ RFD di __________ di proprietà di RE 1 e a favore di CO 1;\nche, senza neppure ritenere di dover entrare nel merito degli argomenti sollevati dalle parti sull’argomento, il primo giudice ha caricato a RE 1, considerata soccombente, fr. 300.- di spese processuali, con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 1'000.- a titolo di ripetibili;\nche con reclamo 9 giugno 2011 RE 1 insorge contro la precitata decisione, chiedendone la riforma nel senso di porre le spese processuali di fr. 300.- a carico dell’istante e di condannarla al pagamento di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili;\nche la reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di aver applicato erroneamente il diritto e di averla a torto qualificata quale parte soccombente; a suo avviso, nei casi in cui la parte convenuta non si oppone all’iscrizione dell’ipoteca legale, spese e ripetibili vanno accollate all’istante che può poi pretenderne la rifusione nell’ambito della procedura intesa all’ottenimento dell’ipoteca legale definitiva;\nche con osservazioni 25 luglio 2011 CO 1 ha postulato la reiezione dell’appello (recte: reclamo), evidenziando - per quanto qui di rilievo - che non vi è alcun motivo per scostarsi dal principio della soccombenza;\nche l’istanza di iscrizione in via provvisoria dell’ipoteca legale è stata introdotta il 14 aprile 2011, sicché la procedura è retta dal Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) entrato in vigore 1° gennaio 2011, il quale prescrive l’applicazione della procedura sommaria (art. 249 lett. d cifra 11 CPC);\nche la decisione con la quale il Pretore fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se il merito è appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), o mediante reclamo qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-;\nche per l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo sulle spese è impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini, op. cit., art. 110, pag. 447), e ciò sempre nel medesimo termine per l’impugnazione del merito, trattandosi comunque di una decisione finale;\nche contro le decisioni di prima istanza pronunciate in procedura sommaria è dato il rimedio dell’appello, da proporre nel termine di 10 giorni dalla notificazione della decisione (art. 314 CPC). In materia di controversie patrimoniali il valore litigioso deve però raggiungere fr. 10'000.- (art. 308 CPC), in difetto di che è dato solo il rimedio del reclamo, sempre nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);\nche nel caso in esame il reclamo è tempestivo e, sotto questo aspetto, ricevibile;\nche, essendo la decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese parte della decisione finale, la trattazione del gravame competerebbe nel caso concreto alla prima Camera civile del Tribunale d’appello, ma l’incarto è trasmesso alla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;"}