che le spese processuali seguono la soccombenza. Per i quali motivi, richiamati in particolare gli art. 106, 319 e 321 CPC, pronuncia: 1. L’appello (recte: reclamo) 13 giugno 2011 di RE 1 è irricevibile. 2. Le spese processuali di fr. 50.- sono poste a carico di RE 1. 3. Intimazione: