che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC); che con il proprio gravame il reclamante si limita in sostanza a sostenere che la domanda di proroga è intesa unicamente a procrastinare una situazione di fatto nel solo intento di continuare a lederlo; che, a prescindere dalle considerazioni di merito sollevate, il reclamante invece neppure si confronta con il requisito del pregiudizio difficilmente riparabile – che a lui incombeva di addurre e rendere verosimile - sicché il gravame si rivela di primo acchito irricevibile e può essere evaso ancor prima di intimarlo alla controparte;