che, con appello (recte: reclamo) 13 giugno 2011 alla I Camera civile del Tribunale di appello, RE 1 postula che la richiesta di proroga sia rifiutata; che il reclamo non è stato intimato alla controparte; che la decisione impugnata è un’ordinanza sulle prove del Pretore aggiunto, e come tale costituisce una disposizione ordinatoria processuale di prima istanza, impugnabile con il rimedio del reclamo (art. 319 CPC) a condizione che vi sia il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b n. 2 CPC), nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC); che siffatti reclami sono di competenza della terza Camera civile d’appello (art. 48 lett. c n. 1 LOG);