che nel caso concreto le spese processuali vanno fissate in complessivi fr. 300.-, poste a carico del reclamante, soccombente; che, non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni al reclamo, non si assegnano ripetibili; per i quali motivi, richiamata la LTG, pronuncia: 1. Il reclamo 21 aprile 2011 di RE 1 รจ respinto. 2. Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: