, mentre le ripetibili sono assegnate dal giudice secondo le tariffe, ritenuto che le parti possono presentare una nota delle loro spese (cpv. 2); che in altre parole, le spese ripetibili non sono attribuite d’ufficio, essendo necessario che la parte formuli esplicita richiesta in tal senso, affinché la controparte possa prendere posizione; che la richiesta può essere formulata in modo generico e non quantificata, oppure con una domanda precisa, quantificata o meno, corredata eventualmente dalla relativa nota spese (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 105, pag. 430; Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2010, n. 6 ad art. 105;