c cifra 2 LOG; che nel caso in esame il reclamo è tempestivo e, sotto questo aspetto, ricevibile; che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC); che l’art. 105 CPC stabilisce che le spese processuali sono fissate e ripartite d’ufficio (cpv. 1), mentre le ripetibili sono assegnate dal giudice secondo le tariffe, ritenuto che le parti possono presentare una nota delle loro spese (cpv.