2 CPC); che, essendo la decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese parte della decisione finale, la trattazione del gravame competerebbe nel caso concreto alla prima Camera civile del Tribunale d’appello, ma l’incarto è trasmesso alla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG; che nel caso in esame il reclamo è tempestivo e, sotto questo aspetto, ricevibile; che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC); che l’art. 105 CPC stabilisce che le spese processuali sono fissate e ripartite d’ufficio (cpv.