che con osservazioni 3 giugno 2011 CO 1 ha postulato la reiezione del reclamo, evidenziando – per quanto qui di rilievo – di aver “protestato” le ripetibili; che l’istanza di iscrizione in via provvisoria dell’ipoteca legale è stata introdotta il 14 marzo 2011, sicché la procedura è retta dal Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) entrato in vigore 1° gennaio 2011, il quale prevede l’applicazione della procedura sommaria (art. 249 lett. d n. 11); che la decisione con la quale il Pretore fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv.