7'000.- a titolo di ripetibili; che con reclamo 21 aprile 2011 RE 1 insorge contro la precitata decisione, chiedendo in via principale l’annullamento e la riformulazione del dispositivo n. 3 della sentenza impugnata, in via subordinata l’annullamento del dispositivo n. 3 e il rinvio dell’incarto al Pretore per nuovo giudizio, censurando l’assegnazione di ripetibili all’istante, sostenendo che quest’ultima non avrebbe postulato né tantomeno quantificato l’attribuzione di ripetibili a suo favore, motivo per cui il Pretore avrebbe violato l’art. 105 CPC;