{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-06-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-34_2011-06-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109000&nX40_KEY=4921815&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "633fcaa1cd18a5997d9919b5d11e7cb2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.06.2011 13.2011.34"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ripartizione e quantificazione delle spese ripetibili"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:08", "Checksum": "c00d7d248a5adcb55ad78b16d1681aed", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.06.2011 13.2011.34\nRegesto:\nRipartizione e quantificazione delle spese ripetibili\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Ermotti (supplente) |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.923 (annotazione provvisoria di un’ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con istanza 14 marzo 2011 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nrilevato\nin fatto e diritto: che con istanza cautelare e supercautelare 14 marzo 2011 CO 1 ha chiesto nei confronti di RE 1, proprietario della part. n. __________ RFD di __________, l’iscrizione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per l’importo di fr. 170'297.25 oltre interessi per i lavori di riattazione dell’abitazione sita sul surriferito fondo, protestando tasse, spese e ripetibili;\nche con decisione 14 marzo 2011 il Pretore ha accolto la domanda di adozione di provvedimenti cautelari inaudita altera parte, citando le parti all’udienza di discussione;\nche all’udienza del 14 aprile 2011 la parte convenuta si è opposta all’istanza, contestando l’entità e il valore dei lavori svolti, nonché il rispetto dei termini e delle esigenze formali del nuovo CPC, chiedendo la reiezione dell’istanza e la cancellazione dell’ipoteca legale iscritta in via supercautelare;\nche con sentenza 14 aprile 2011 il Pretore ha confermato la decisione supercautelare, ordinando l’annotazione in via provvisoria dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per la somma di fr. 170'297.25 oltre interessi a carico della part. n. __________ RFD di __________ di proprietà di RE 1 e a favore di CO 1, ponendo a carico del convenuto la tassa di giustizia di fr. 1'600.- e le spese, con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 7'000.- a titolo di ripetibili;\nche con reclamo 21 aprile 2011 RE 1 insorge contro la precitata decisione, chiedendo in via principale l’annullamento e la riformulazione del dispositivo n. 3 della sentenza impugnata, in via subordinata l’annullamento del dispositivo n. 3 e il rinvio dell’incarto al Pretore per nuovo giudizio, censurando l’assegnazione di ripetibili all’istante, sostenendo che quest’ultima non avrebbe postulato né tantomeno quantificato l’attribuzione di ripetibili a suo favore, motivo per cui il Pretore avrebbe violato l’art. 105 CPC;\nche con osservazioni 3 giugno 2011 CO 1 ha postulato la reiezione del reclamo, evidenziando – per quanto qui di rilievo – di aver “protestato” le ripetibili;\nche l’istanza di iscrizione in via provvisoria dell’ipoteca legale è stata introdotta il 14 marzo 2011, sicché la procedura è retta dal Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) entrato in vigore 1° gennaio 2011, il quale prevede l’applicazione della procedura sommaria (art. 249 lett. d n. 11);\nche la decisione con la quale il Pretore fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se il merito è appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), o mediante reclamo qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-;\nche, per l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo sulle spese è impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini, op. cit., art. 110, pag. 447), e ciò sempre nel medesimo termine per l’impugnazione del merito, trattandosi comunque di una decisione finale;\nche contro le decisioni di prima istanza pronunciate in procedura sommaria è dato il rimedio dell’appello, da proporre nel termine di 10 giorni dalla notificazione della decisione (art. 314 CPC). In materia di controversie patrimoniali il valore litigioso deve però raggiungere 10'000 franchi (art. 308 CPC), in difetto di che è dato solo il rimedio del reclamo, sempre nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);\nche, essendo la decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese parte della decisione finale, la trattazione del gravame competerebbe nel caso concreto alla prima Camera civile del Tribunale d’appello, ma l’incarto è trasmesso alla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;\nche nel caso in esame il reclamo è tempestivo e, sotto questo aspetto, ricevibile;\nche con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC);\nche l’art. 105 CPC stabilisce che le spese processuali sono fissate e ripartite d’ufficio (cpv. 1), mentre le ripetibili sono assegnate dal giudice secondo le tariffe, ritenuto che le parti possono presentare una nota delle loro spese (cpv. 2);\nche in altre parole, le spese ripetibili non sono attribuite d’ufficio, essendo necessario che la parte formuli esplicita richiesta in tal senso, affinché la controparte possa prendere posizione;\nche la richiesta può essere formulata in modo generico e non quantificata, oppure con una domanda precisa, quantificata o meno, corredata eventualmente dalla relativa nota spese (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 105, pag. 430; Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2010, n. 6 ad art. 105; Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 2 ad art. 105; Schmid, in: Oberhammer, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 2 e 3 ad art. 105);\nche, nel caso concreto, l’istante ha formulato tale richiesta in modo generico con l’usuale formula “protestate tasse, spese e ripetibili” (cfr. petitum nr. 3, pag. 5 dell’istanza 14 marzo 2011), ciò che secondo la giurisprudenza e la summenzionata dottrina è sufficiente;\nche contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, il Pretore non ha dunque violato l’art. 105 CPC;"}