100.- e 10'000.-; che nel caso concreto le spese processuali per questa decisione vanno fissate in complessivi fr. 300.- e poste a carico del reclamante, soccombente; che non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili; per i quali motivi, richiamata anche la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) in vigore dal 1° gennaio 2011, pronuncia: 1. Il reclamo 1° giugno 2011 dell’avv. RE 1 è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico dell’avv. RE 1. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: