23 maggio 1996, inc. 12.1996.109); che di conseguenza non v’è motivo di modificare la ripartizione delle spese giudiziarie così come effettuata dal Pretore aggiunto; che, per le ragioni sopra esposte, il reclamo deve dunque essere respinto; che in Ticino le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG); che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-;