1 CPC); che il reclamo in esame è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ricevibile; che essendo la decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese parte della decisione finale, la trattazione del gravame competerebbe nel caso concreto alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello, ma l’incarto è trasmesso alla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG; che giusta l’art. 148 CPC-TI il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv.