che l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente; che di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con istanza 10 agosto 2010, in applicazione del diritto transitorio del CPC allo stesso continua a essere applicabile il CPC-TI; che l’art. 405 cpv. 1 CPC, la cui applicazione è indubbia nel caso di decisioni finali che pongono fine al procedimento, stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;