che, il 1° gennaio 2011, è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC); che l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente; che di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con istanza 10 agosto 2010, in applicazione del diritto transitorio del CPC allo stesso continua a essere applicabile il CPC-TI; che l’art. 405 cpv.