che i costi della causa sono stati posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuna e le indennità compensate; che con reclamo 1° giugno 2011 il convenuto chiede che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata sia riformato nel senso di porre interamente a carico della parte istante la tassa e le spese di giustizia e di condannarla al pagamento di fr. 875.- a titolo di indennità, rimproverando al Pretore di aver ripartito le spese giudiziarie e compensato le ripetibili in modo arbitrario, in contrasto col principio di equità e abusando del proprio potere di apprezzamento; che il reclamo non è stato intimato alla controparte;