{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-06-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-33_2011-06-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108995&nX40_KEY=4711148&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1cd36413659dbfa3f9c46fa35e78c7aa"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["13.2011.33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.06.2011 13.2011.33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ripartizione e quantificazione delle spese processuali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:08:59", "Checksum": "4e3fb1a080b0c3147311f69f2f8f27cc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.06.2011 13.2011.33\nRegesto:\nRipartizione e quantificazione delle spese processuali\n\n\nche, dipartendosi dal principio della soccombenza aritmetica e tenendo conto anche del fatto che l’istante risulta comunque vincente sul principio del conferimento del mandato - respingendo quindi anche le accuse di temerarietà e malafede rivolte non senza leggerezza dal convenuto alla controparte - il primo giudice non ha ecceduto né abusato del potere di apprezzamento, né il suo giudizio può essere ritenuto arbitrario (cfr. IICCA 6 settembre 1999, inc. 12.1999.13, consid. 34; 12 marzo 1999, inc. 12.1998.130, consid. 3; 23 maggio 1996, inc. 12.1996.109);\nche di conseguenza non v’è motivo di modificare la ripartizione delle spese giudiziarie così come effettuata dal Pretore aggiunto;\nche, per le ragioni sopra esposte, il reclamo deve dunque essere respinto;\nche in Ticino le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);\nche giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-;\nche nel caso concreto le spese processuali per questa decisione vanno fissate in complessivi fr. 300.- e poste a carico del reclamante, soccombente;\nche non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;\nper i quali motivi, richiamata anche la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) in vigore dal 1° gennaio 2011,\npronuncia: 1. Il reclamo 1° giugno 2011 dell’avv. RE 1 è respinto.\n2. Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico dell’avv. RE 1. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}