{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-06-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-33_2011-06-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108995&nX40_KEY=4921815&nTrefferzeile=61&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1cd36413659dbfa3f9c46fa35e78c7aa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.06.2011 13.2011.33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ripartizione e quantificazione delle spese processuali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:08", "Checksum": "03c26e5b41bac6b7e184021481191bc9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.06.2011 13.2011.33\nRegesto:\nRipartizione e quantificazione delle spese processuali\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Ermotti (supplente) |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. IU.2010.209 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con istanza 10/16 agosto 2010 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nAvv. RE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nconsiderato\nin fatto e in diritto: che con istanza 10/16 agosto 2010 CO 1 ha chiesto la condanna dell’avvocato RE 1 al pagamento di fr. 3'500.- a titolo di onorario per l’esecuzione di un contratto di mandato ed entro tali limiti il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________;\nche all’udienza di discussione 23 novembre 2010 il convenuto si è opposto alle richieste dell’istante, contestando di essere legittimato passivamente, negando di aver stipulato un contratto di mandato con la stessa e sostenendo di aver invece agito in nome e per conto di V__________ e S__________, e domandando la condanna dell’istante al pagamento di ripetibili maggiorate, avendo essa agito con temerarietà;\nche alla discussione finale 2 marzo 2011 la parte istante non è comparsa, mentre la parte convenuta ha confermato la richiesta di integrale reiezione dell’istanza;\nche con decisione 4 maggio 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, dopo aver constatato l’inesistenza di un rapporto di rappresentanza tra il convenuto da una parte e V__________ e S__________ dall’altra e dopo aver accertato il conferimento all’istante da parte del convenuto di un mandato consistente nella stima dei costi di gestione di due esercizi pubblici e nell’allestimento di due business plan, ha dapprima respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva e, in secondo luogo, ha respinto la domanda dell’istante, non avendo quest’ultima provato la congruità della nota professionale di fr. 3'500.- fatta valere in giudizio;\nche i costi della causa sono stati posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuna e le indennità compensate;\nche con reclamo 1° giugno 2011 il convenuto chiede che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata sia riformato nel senso di porre interamente a carico della parte istante la tassa e le spese di giustizia e di condannarla al pagamento di fr. 875.- a titolo di indennità, rimproverando al Pretore di aver ripartito le spese giudiziarie e compensato le ripetibili in modo arbitrario, in contrasto col principio di equità e abusando del proprio potere di apprezzamento;\nche il reclamo non è stato intimato alla controparte;\nche è qui avantutto da determinare quale sia il diritto applicabile al procedimento in oggetto, poiché dallo stesso dipende l’impugnabilità della decisione di cui trattasi;\nche, il 1° gennaio 2011, è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC);\nche l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;\nche di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con istanza 10 agosto 2010, in applicazione del diritto transitorio del CPC allo stesso continua a essere applicabile il CPC-TI;\nche l’art. 405 cpv. 1 CPC, la cui applicazione è indubbia nel caso di decisioni finali che pongono fine al procedimento, stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;\nche la decisione con la quale il Pretore fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se il merito è appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel termine di 30 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1 CPC), oppure mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC) qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-;\nche l’art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110, pag. 447), da proporre nel medesimo termine del rimedio ordinario, in concreto 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC);\nche il reclamo in esame è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ricevibile;\nche essendo la decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese parte della decisione finale, la trattazione del gravame competerebbe nel caso concreto alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello, ma l’incarto è trasmesso alla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;\nche giusta l’art. 148 CPC-TI il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può ripartirle parzialmente o per intero fra loro (cpv. 2);\nche la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che nella determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili il Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (IICCA 11 agosto 2005, inc. 12.2005.5, consid. 7; 24 marzo 2005, inc. 12.2004.15, consid. 3.1; Cocchi/Trezzini, CPC–TI, 2000, m. 32 e 51 ad art. 148);"}