Stante la particolarità della fattispecie, in via del tutto eccezionale e per la particolarità del caso, si giustifica di rinunciare al prelievo di tasse e spese di giustizia. Per i quali motivi, richiamati in particolare gli art. 104, 110, 117 e segg., 319 e 321 CPC, pronuncia: 1. Il reclamo 23 maggio 2011 di RE 1 è irricevibile. 2. Non si prelevano tasse né spese, non si attribuiscono ripetibili. 3. Intimazione: