Per quanto riguarda la tempestività, il gravame inoltrato il 23 maggio 2011 è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile. 4.3 L’autorità competente a trattare il reclamo a titolo indipendente è la Camera competente a trattare l’impugnazione della decisione di merito. Nel caso concreto, trattandosi di una procedura di protezione dell’unione coniugale, sarebbe data la competenza della prima Camera civile. Il gravame viene nondimeno trattato dalla terza Camera civile, chiamata a occuparsene in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG. 5.