Il fatto che l’art. 110 CPC escluda l’appellabilità della decisione sulle spese qualora essa sia impugnata a titolo indipendente non è circostanza atta a mutarne la natura di decisione finale. Di conseguenza il termine di impugnazione è quello applicabile alla decisione di merito della sentenza: 30 giorni se è dato il rimedio dell’appello e 30 giorni, rispettivamente 10 giorni in procedura sommaria se è dato il rimedio del reclamo. Nel caso concreto il termine per interporre reclamo è quello di 10 giorni previsto dall’art. 321 cpv. 2 CPC. Per quanto riguarda la tempestività, il gravame inoltrato il 23 maggio 2011 è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.