{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-06-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-30_2011-06-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109007&nX40_KEY=4921815&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c5d3579059225eda5c435cdec24f3705"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.06.2011 13.2011.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la tassazione della nota d'onorario del patrocinatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:09", "Checksum": "e2f2da04bc823e555cec073448b20bf6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.06.2011 13.2011.30\nRegesto:\nReclamo contro la tassazione della nota d'onorario del patrocinatore\n\n\n4.2 La decisione sulle spese può essere impugnata in uno con la decisione di merito, con il medesimo rimedio di diritto, oppure a titolo indipendente, ma solo mediante reclamo (art. 110 CPC). La determinazione dell’onorario del patrocinatore in caso di gratuito patrocinio è, in quanto parte della decisione sulle spese giudiziarie, una decisione finale di prima istanza ai sensi dell’art. 319 lett. a CPC. Essa non rientra per contro nel novero delle altre decisioni di prima istanza giusta l’art. 319 lett. b CPC, poiché siffatte decisioni comprendono unicamente le decisioni su questioni incidentali meramente processuali (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale del 28 giugno 2006, pag. 6748; Blickenstorfer, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 10 e segg. ad art. 319 CPC). Il fatto che l’art. 110 CPC escluda l’appellabilità della decisione sulle spese qualora essa sia impugnata a titolo indipendente non è circostanza atta a mutarne la natura di decisione finale. Di conseguenza il termine di impugnazione è quello applicabile alla decisione di merito della sentenza: 30 giorni se è dato il rimedio dell’appello e 30 giorni, rispettivamente 10 giorni in procedura sommaria se è dato il rimedio del reclamo.\nNel caso concreto il termine per interporre reclamo è quello di 10 giorni previsto dall’art. 321 cpv. 2 CPC. Per quanto riguarda la tempestività, il gravame inoltrato il 23 maggio 2011 è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.\n4.3 L’autorità competente a trattare il reclamo a titolo indipendente è la Camera competente a trattare l’impugnazione della decisione di merito. Nel caso concreto, trattandosi di una procedura di protezione dell’unione coniugale, sarebbe data la competenza della prima Camera civile. Il gravame viene nondimeno trattato dalla terza Camera civile, chiamata a occuparsene in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.\n5. Per l’art. 59 CPC il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti processuali, segnatamente l’interesse degno di protezione dell’attore o istante (cpv. 2 lett. a). Va quindi esaminato avantutto se RE 1 abbia un interesse a interporre reclamo contro il decreto impugnato. Avverso la decisione di tassazione di note professionali emesse dal proprio patrocinatore, la persona beneficiaria può ricorrere se è lesa direttamente nei suoi legittimi interessi giuridici o di fatto dalla decisione impugnata. Lesa nei suoi legittimi interessi non è la persona toccata nella sua posizione giuridica, ma quella pregiudicata nelle sue spettanze di natura economica, ideale o morale (Zürcher in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 12 e 14 ad art. 59; Olgiati, Il codice di diritto processuale civile svizzero, 2010, pag. 68 e 207; Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 110, pag. 447 e art. 59, pag. 174; Gehri, Basler Kommentar ZPO, 2010, n.7 ad art. 59; Müller in Brunner/Gasser/Schwander, op. cit. n. 49 ad art. 59). Un interesse legittimo della persona beneficiaria a ricorrere contro una decisione di retribuzione sussiste quindi sicuramente nella misura in cui tale persona potrà essere chiamata dallo Stato a rifondere quanto lo Stato medesimo ha corrisposto al patrocinatore (art. 123 CPC).\n5.1 Nella fattispecie in esame, la reclamante chiede tuttavia di riconoscere a favore della sua patrocinatrice, avv. PA 2, la nota d’onorario da lei esposta, di complessivi fr. 1'987.20. Essa non indica però quale sarebbe il suo interesse economico, materiale o ideale toccato dalla decisione impugnata, limitandosi a contestare la deduzione effettuata dal Pretore, senza spendere una parola sui vantaggi ch’essa potrebbe trarre dall’accoglimento del reclamo. Essendo d’altra parte evidente che, ove il reclamo fosse accolto, la reclamante si vedrebbe costretta a rifondere allo Stato un importo più elevato rispetto a quello fissato dal Pretore (art. 123 cpv. 1 CPC), non si ravvisa alcun vantaggio per la stessa.\n5.2 Per il resto si osserva che il mancato riconoscimento di prestazioni professionali non abilita in nessun caso la patrocinatrice dell’assistita al beneficio del gratuito patrocinio a esigere dalla cliente stessa un’indennità complementare a quella ricevuta dallo Stato, la quale copre l’intero mandato, dal principio alla fine (DTF 108 Ia 12 consid. 1; Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2005, n. 149 ad art. 12; Wollfers, Der Rechtsanwalt in der Schweiz, 1986, pag. 165 n. IV; Messaggio 06.062 concernente il CPC, pag. 6676 ad art. 120 cpv. 1). Di conseguenza spettava semmai alla legale impugnare la decisione di tassazione, la reclamante non essendo legittimata a difendere interessi di terzi (DTF 121 II 55 consid. 2c/aa con ulteriori riferimenti).\nAlla luce delle circostanze sopra descritte, il ricorso è irricevibile (Zürcher in Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, op. cit., n. 2 ad art. 59; Trezzini, op. cit., art. 59, pag. 168; Gehri, op. cit., n. 5 ad art. 59).\n6. Stante la particolarità della fattispecie, in via del tutto eccezionale e per la particolarità del caso, si giustifica di rinunciare al prelievo di tasse e spese di giustizia.\nPer i quali motivi, richiamati in particolare gli art. 104, 110, 117 e segg., 319 e 321 CPC,\npronuncia: 1. Il reclamo 23 maggio 2011 di RE 1 è irricevibile.\n2. Non si prelevano tasse né spese, non si attribuiscono ripetibili.\n3. Intimazione:\n|\n|\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}