{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-06-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-30_2011-06-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109007&nX40_KEY=4921815&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c5d3579059225eda5c435cdec24f3705"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.06.2011 13.2011.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la tassazione della nota d'onorario del patrocinatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:09", "Checksum": "e2f2da04bc823e555cec073448b20bf6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.06.2011 13.2011.30\nRegesto:\nReclamo contro la tassazione della nota d'onorario del patrocinatore\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Ermotti (supplente) |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.1409 della Pretura di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 8 aprile 2011 da\n|\n|\nPI 1, |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nRE 1, patr. dall’avv. PA 2, |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\niedente l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale;\nvisto il verbale di udienza 20 aprile 2011, nell’ambito della quale la lite è stata stralciata dal ruolo per avvenuta transazione e le parti sono state poste entrambe al beneficio del gratuito patrocinio;\ne ora sul reclamo della convenuta contro il decreto 11 maggio 2011, con il quale il Pretore ha tassato la nota d’onorario 21 aprile 2011 esposta dall’avv. __________ (dello studio legale PA 2);\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Con istanza 8 aprile 2011 PI 1 ha chiesto l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale con contestuali domande di provvedimenti supercautelari e cautelari, postulando nello stesso tempo di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.\nCon decisione 12 aprile 2011 il Pretore ha fatto ordine alla moglie RE 1 di consegnare all’istante tutte le chiavi dell’abitazione coniugale e di permettergli il libero accesso alla stessa. Avendo la convenuta rifiutato di ottemperare al summenzionato ordine, il Pretore, con decreto supercautelare 14 aprile 2011, ha autorizzato l’istante a far cambiare il cilindro della porta d’accesso dell’abitazione coniugale.\nCon istanza 18 aprile 2011 la convenuta ha inoltrato a sua volta un’istanza di adozione di misure a protezione dell’unione coniugale con contestuali domande supercautelari, la richiesta di concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, nonché la revoca immediata del decreto supercautelare emanato il 14 aprile 2011.\nAll’udienza di discussione 20 aprile 2011 la lite è stata stralciata dal ruolo per avvenuta transazione e ambo le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.\n2. Il 21 aprile 2011 l’avv. __________ ha trasmesso al Pretore la nota professionale per le prestazioni dello studio PA 2 a favore di RE 1 dall’11 al 20 aprile 2011, per un ammontare di fr. 1'987.20, di cui fr. 1'610.- di onorario, fr. 230.- di spese e fr. 147.20 di IVA all’8%.\nCon decisione 11 maggio 2011 il Pretore ha tassato la nota in fr. 1'283.05, di cui fr. 1'080.- di onorario, fr. 108.- di spese e fr. 95.05 di IVA all’8%.\n3. Con reclamo 23 maggio 2011 al Tribunale d’appello, RE 1 insorge contro la citata decisione, chiedendo la modifica della decisione impugnata nel senso di riconoscere integralmente alla sua patrocinatrice il dispendio di tempo e le spese come esposto nella nota d’onorario.\nLa controparte e la Pretura non sono state invitate a inoltrare osservazioni.\n4. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale svizzero (CPC) che disciplina, tra l’altro, l’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio (art. 117-123 CPC). Giusta i combinati art. 104 cpv. 1 e 122 cpv. 1 lett. a e b CPC, la rimunerazione del patrocinatore di un assistito al beneficio del gratuito patrocinio è parte della decisione sulle spese giudiziarie, e va di regola decisa unitamente al merito della procedura e non deve invece essere tassata separatamente, come fatto dal Pretore nel caso concreto secondo le modalità – non più in vigore – del sistema di tassazione delle note d’onorario previsto dal CPC-TI e dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (vLag), ciò considerato che il procedimento di tassazione della nota d’onorario non è da considerare quale procedura a sé stante, bensì quale parte della decisione sulle spese giudiziarie (cfr. Fischer, in: Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 6 ad art. 110; Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 3 ad art. 110). Nella concreta fattispecie, rilevato che la procedura è stata stralciata dai ruoli per transazione, il modo di procedere del primo giudice appare comunque adeguato, considerato altresì che questo modo di procedere non ha creato pregiudizio né alle parti né ai loro patrocinatori.\n4.1 Le misure a tutela dell’unione coniugale sono trattate in procedura sommaria (art. 271 CPC). Contro le decisioni di prima istanza pronunciate in procedura sommaria è dato il rimedio dell’appello, da proporre nel termine di 10 giorni dalla notificazione della decisione (art. 314 CPC). In materia di controversie patrimoniali il valore litigioso deve però raggiungere 10'000 franchi (art. 308 CPC), in difetto di che è dato solo il rimedio del reclamo, sempre nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC)."}