8. La decisone va pertanto annullata. Diversamente da quanto postulato dal ricorrente in via principale, questa Camera non procede alla tassazione della nota d'onorario, essendo necessario rinviare l'incarto alla Pretura affinché emani una nuova decisione, debitamente motivata. Dato l'esito della procedura, le spese di giudizio sono poste a carico del Cantone. Al ricorrente sono assegnate congrue ripetibili. Per i quali motivi pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. La decisione 22 marzo 2011 del Pretore aggiunto del distretto di Lugano è annullata. § Gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto di Lugano affinché emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2.