{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-08-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-29_2011-08-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108992&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2868de3693e42e6b078d7f564e6fc22b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 12.08.2011 13.2011.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tassazione della nota professionaleq"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:49:43", "Checksum": "99a7f4a0fdb118e0a33fcb49a76f6329", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 12.08.2011 13.2011.29\nRegesto:\nTassazione della nota professionaleq\n\n\n6. In ossequio ai requisiti minimi di motivazione che discendono dal diritto federale (la legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria non si sospinge oltre tali presupposti), ai fini di una decisione l'autorità può limitarsi a enunciare le circostanze significative, atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio. Essenziale è che l'interessato possa capire perché l'autorità abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che la giurisdizione di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 129 I 236 consid. 3.2, 126 I 102 consid. 2b). Se in materia di ripetibili la decisione con cui un giudice fissa l'ammontare dell'indennità non dev'essere necessariamente motivata, per lo meno ove non si scosti dai limiti tariffali e non si diano circostanze straordinarie (DTF 111 Ia 1 consid. 2, 93 I 120 consid. 2), in presenza di un conteggio particolareggiato il giudice che intende scostarsene deve invece motivare almeno brevemente i motivi per cui ritiene ingiustificate le prestazioni da stralciare o da ridurre, senza di che il destinatario non potrebbe ricorrere all'autorità superiore con sufficiente cognizione di causa (sentenza del Tribunale federale 1P.85/2005 del 15 marzo 2005, consid. 2.1 con riferimenti). Tale giurisprudenza può senz'altro applicarsi, per analogia, anche alla retribuzione dei patrocinatori d'ufficio.\n7. L'art. 7 vLag prescrive che il patrocinatore designato deve presentare all'autorità di concessione la sua nota professionale dettagliata e che l'autorità procede alla tassazione mediante decreto “succintamente motivato”. Nel rispetto degli imperativi che sgorgano dal diritto federale l'autorità che intende scostarsi da una nota professionale deve quindi indicare, almeno brevemente, i motivi per cui stralcia o riduce determinate poste.\nNella fattispecie, il Pretore aggiunto enunciati alcuni principi generali, ha così motivato la decisione: \"che … si ritiene adeguato quantificare in 4 ore il tempo di lavoro necessario per l’adeguata conduzione del mandato, per un onorario di CHF 720.00”.\nInvano si cercano nella decisione impugnata indizi che permettano di stabilire dove e per quale motivo il giusdicente abbia ritenuto il dispendio di tempo esposto dal legale eccedere lo stretto necessario. In mancanza di tali indicazioni, non solo il destinatario si è trovato nell'impossibilità di contestare partitamente la decisione di tassazione, ma nemmeno questa Camera è in grado di verificare se l'opinione del Pretore possa essere condivisa. Il patrocinatore si è occupato di una procedura di divorzio con accordo completo, ciò che presuppone la previa definizione delle conseguenze accessorie. Tenuto conto del tempo dedicato all’udienza (iniziata alle 08.30 e terminata alle 10.00: verbale 16 febbraio 2011) e alla relativa trasferta, seguendo l’opinione del primo giudice, il patrocinatore avrebbe avuto a disposizione poco più di due ore per i colloqui con i due coniugi, l’acquisizione e la verifica della documentazione, la preparazione e le trattative per la convenzione e la redazione dell’istanza di divorzio, ciò che appare, di primo acchito, di assai dubbia fattibilità. Siffatta riduzione del tempo riconosciuto per lo svolgimento di una procedura completa di divorzio a sole 4 ore (mezza giornata di lavoro) in luogo delle 9 h e 32 minuti esposti (una giornata di lavoro) necessita indubbiamente di una ben più sostanziosa motivazione.\n8. La decisone va pertanto annullata. Diversamente da quanto postulato dal ricorrente in via principale, questa Camera non procede alla tassazione della nota d'onorario, essendo necessario rinviare l'incarto alla Pretura affinché emani una nuova decisione, debitamente motivata. Dato l'esito della procedura, le spese di giudizio sono poste a carico del Cantone. Al ricorrente sono assegnate congrue ripetibili.\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. La decisione 22 marzo 2011 del Pretore aggiunto del distretto di Lugano è annullata.\n§ Gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto di Lugano affinché emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi.\n2. Le spese di giudizio in fr. 200.- sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, il quale rifonderà al ricorrente fr. 300.– di ripetibili.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n- - PI 1 - PI 2 - Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 - Stato del Cantone Ticino, Divisione della giustizia, Bellinzona |\n|\n|\n|\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nPoiché il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-, contro la presente decisione il ricorso in materia civile - da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 100 LTF) - è ammissibile solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF)."}