{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-08-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-29_2011-08-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108992&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2868de3693e42e6b078d7f564e6fc22b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 12.08.2011 13.2011.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tassazione della nota professionaleq"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:49:43", "Checksum": "99a7f4a0fdb118e0a33fcb49a76f6329", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 12.08.2011 13.2011.29\nRegesto:\nTassazione della nota professionaleq\n\ne\nPI 2\nentrambi patrocinati dal reclamante. |\n|\nesaminati gli atti;\nritenuto\nin fatto e in diritto :\n1. PI 1 e PI 2 hanno chiesto, in data 29 ottobre 2010 nell’ambito della procedura di divorzio comune con accordo completo promossa dinnanzi alla Pretura di __________, di essere posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.\nCon decisione 16 febbraio 2011, il Pretore aggiunto ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da PI 1 e PI 2, ponendo le parti al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. Pietro Simona.\n2. Per le proprie prestazioni l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la nota professionale 17 marzo 2011 di complessivi fr. 2'059.20, di cui fr. 1'716.- di onorario, fr. 211.30 di spese e fr. 131.90 di IVA.\nIl Pretore aggiunto ha tassato la nota con decisione 22 marzo 2011, fissando l'onorario fino al 31 dicembre 2010 in fr. 225.-, le relative spese in fr. 22.50 e l’IVA al 7.6% in fr. 18.80 e riconoscendo dal 1° gennaio 2011 un onorario di fr. 495.-, le relative spese di fr. 49.50 e l’IVA all’8% di fr. 43.55, per un totale di complessivi fr. 848.05.\n3. Con reclamo 4 aprile 2011 alla Sezione civile del Tribunale d’appello, l’avv. RE 1 insorge contro la citata tassazione, chiedendo in via principale la modifica della decisione impugnata nel senso di riconoscergli integralmente il dispendio di tempo (9 ore e 32 minuti) e le spese come esposti nella nota d’onorario, in via subordinata l’annullamento della decisione stessa e la trasmissione degli atti alla Pretura per l’emanazione di una nuova decisione previa audizione.\nLe parti non sono state invitate a formulare osservazioni.\n4. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale svizzero (CPC) che disciplina, tra l’altro, l’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio (art. 117-123 CPC). L’art. 404 CPC prescrive che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, considerato che per la litispendenza fa stato l’inoltro dell’istanza, avvenuta in concreto il 29 ottobre 2010 (inc. n. OA.2010.781), al procedimento di cui trattasi è ancora applicabile il sistema di tassazione delle note d’onorario previsto dal CPC-TI e dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (vLag). La rimunerazione del patrocinatore di un assistito al beneficio del gratuito patrocinio non deve quindi necessariamente essere compresa nella decisione sulle spese giudiziarie unitamente al merito della procedura come previsto dal nuovo CPC (art. 104 cpv. 1 e 122 cpv. 1 lett. a e b CPC), bensì può essere tassata separatamente ai sensi della vLag, come fatto nel caso in esame.\n5. Per quanto concerne i rimedi di diritto, l’art. 405 CPC stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. L’applicazione dell’art. 405 CPC è indubbia nel caso di decisioni finali, mentre è controversa di fronte a decisioni incidentali che non pongono fine al procedimento. Occorre dunque innanzitutto stabilire la natura della decisione con la quale il giudice fissa l’onorario del patrocinatore in regime di assistenza giudiziaria.\n5.1 Il giudizio sulla tassazione della nota professionale viene emanato alla fine della procedura di merito, dovendosi tener conto di tutta l’attività compiuta dal patrocinatore sino al termine del suo mandato. Il giudizio sull’onorario dell’avvocato è quindi parte della decisione finale. Ciò significa avantutto che, tenuto conto che il Pretore aggiunto ha tassato la nota professionale con decisione 22 marzo 2011, in applicazione dell’art. 405 CPC, nel caso concreto sono dati i rimedi di diritto previsti dal nuovo Codice di procedura civile svizzero.\n5.2 Ciò premesso, va rilevato che l’onorario dell’avvocato di un cliente al beneficio del gratuito patrocinio è parte delle spese giudiziarie (art. 110 CPC; cfr. Fischer, in: Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 6 ad art. 110; Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 3 ad art. 110), sulle quali il giudice statuisce con la decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC). La decisione sulle spese è impugnabile unitamente alla sentenza finale, con appello se il merito è appellabile, o in caso contrario con reclamo. L’art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo. La proponibilità del solo reclamo ha quale effetto una limitazione del potere di cognizione dell’autorità superiore, ma non modifica la natura della decisione impugnata, che rimane una decisione finale. Di conseguenza neppure vi sono effetti sui termini di ricorso, che rimangono invariati. Trattandosi di decisione giusta l’art. 319 lett. a CPC, competente a occuparsi del gravame sarebbe, nel caso concreto, considerato che trattasi di una causa di stato, la prima Camera civile del Tribunale d’appello, ma lo stesso è trattato dalla terza Camera civile per l’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;"}