che le spese processuali seguono la soccombenza; che, non avendo CO 1 dovuto per il momento inoltrare osservazioni al reclamo di controparte, non si assegnano ripetibili; per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio formulata da RE 1 con reclamo 10 maggio 2011 è respinta. 3. Le spese processuali in fr. 250.- sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili. 4. Intimazione: