che la causa oggetto di esame ha indubbiamente un valore pecuniario, che deve essere determinato giusta l’art. 92 CPC, secondo cui le prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano (cpv. 1), ritenuto che, in caso di durata incerta o illimitata, è da considerare quale valore capitalizzato l’importo annuo della prestazione moltiplicato per venti (cpv. 2); che, per quanto precede, la decisione con la quale il primo giudice ha determinato il valore litigioso in applicazione dell’art. 92 cpv.