1'000.-, le spese e la rifusione all’istante di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili; che con reclamo 10 maggio 2011 RE 1 insorge contro la precitata decisione, chiedendo l’annullamento del dispositivo n. 2 nel senso di ridurre la tassa di giustizia a fr. 400.- e le ripetibili a fr. 600.-, formulando nello stesso tempo una domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio; che il gravame non è stato intimato alla controparte;