che con sentenza 22 aprile 2011 il Pretore ha confermato la decisione supercautelare, evidenziando che il convenuto ha mancato al proprio dovere di mantenimento sin dal primo termine di scadenza, senza mostrare l’intenzione di voler adempiere a quanto statuito e senza sollevare motivazioni atte a revocare la trattenuta di salario, ragione per cui ha accolto l’istanza di diffida ai debitori e posto a carico del convenuto la tassa di giustizia di fr. 1'000.-, le spese e la rifusione all’istante di fr.