{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-06-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-28_2011-06-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108991&nX40_KEY=4711148&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "251e87eafdeb5f22eb7a6a04efc19a6f"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["13.2011.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.06.2011 13.2011.28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procedura di diffida ai debitori, reclamo contro la decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:08:58", "Checksum": "db1c3ec9271e9db02ea822f7ee0dd8fc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.06.2011 13.2011.28\nRegesto:\nProcedura di diffida ai debitori, reclamo contro la decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese\n\n\nche le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), e nella sua applicazione l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, l’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità potendo intervenire solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere;\nche l’art. 7 LTG prevede degli esborsi forfettari, stabiliti in modo scalare per differenti fasce di valore di causa;\nche per valori litigiosi da fr. 100'000.- a fr. 200'000.- è prevista una tassa tra fr. 3'000.- e fr. 12'000.-;\nche per la procedura sommaria la tariffa essendo la metà di quella per la procedura ordinaria (art. 9 LTG), in concreto la tassa minima sarebbe di fr. 1'500.-;\nche le ripetibili vanno invece stabilite sulla scorta del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar);\nche, per valori litigiosi da fr. 100'000.- a fr. 500'000.- l’art. 11 Rtar prevede per le ripetibili una percentuale tra il 6 e il 9%, ritenuto che nelle procedure speciali civili le stesse sono fissate tra il 20 e il 70% dell’importo così calcolato;\nche in concreto l’importo minimo delle ripetibili sarebbe di fr. 1'584.-;\nche fissando la tassa di giustizia in fr. 1'000.- e le ripetibili in fr. 1'500.-, il Pretore ha prelevato un importo inferiore al minimo previsto dalla LTG e attribuito ripetibili inferiori al minimo previsto dal Rtar;\nche non si intravvede quindi nell’operato del giusdicente un eccesso né un abuso del potere di apprezzamento, né tanto meno la decisione può essere ritenuta arbitraria, considerato non da ultimo che il reclamante neppure indica quale dovrebbe essere a suo avviso il valore pecuniario in base al quale calcolare le spese giudiziarie;\nche di conseguenza il reclamo dev’essere respinto;\nche l’istanza di assistenza giudiziaria deve pure essere respinta, mancando sin dall’inizio la probabilità di esito favorevole del reclamo;\nche le spese processuali seguono la soccombenza;\nche, non avendo CO 1 dovuto per il momento inoltrare osservazioni al reclamo di controparte, non si assegnano ripetibili;\nper i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo è respinto.\n2. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio formulata da RE 1 con reclamo 10 maggio 2011 è respinta.\n3. Le spese processuali in fr. 250.- sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.\n4. Intimazione:\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}